Tassa di Stazionamento cambiamenti importanti

Il Governo riconosce il valore del Comparto Nautico.
Tassa di Stazionamento diventa Tassa di Possesso!
Leggi tutto l' articolo per saperne di più e per vedere l' emendamento.
Il Governo, nelle persone del Ministro Passera e dei Sottosegretari Improta, Malaschini e Polillo, ha valutato con molta attenzione le istanze del comparto, prima di recepirle nell’emendamento firmato dal sen. Grillo e controfirmato dal sen. Cutrufo, approvato ieri durante la seduta della Commissione Industria del Senato.
Gli indirizzi di revisione contenuti nell’emendamento (cfr. testo allegato), condivisi con le altre Associazioni del cluster nautico, sono così sintetizzabili:
- trasformazione dell’attuale imposta da tassa di stazionamento a tassa di possesso sul bene e da tassa giornaliera a tassa annuale, che ha consentito l’abbattimento degli importi annuali dell’imposta, da oltre il 50% al 90% degli importi, pur nel rispetto del vincolo di gettito complessivo;
- estensione della tassa a tutti i possessori italiani di imbarcazioni e navi, anche se con bandiera estera;
- esclusione della tassazione per le unità di proprietà degli stranieri, per i natanti e per le unità delle imprese di noleggio e locazione;
- agevolazione delle nuove immatricolazioni, attraverso l’esclusione dalla tassa per i primi due anni.
Un’altra novità, contenuta in un ulteriore emendamento, agevola la permanenza delle grandi unità di stranieri nelle nostre acque, non richiedendo più l’assunzione della bandiera italiana e riallineando quindi la nostra normativa a quella francese. Sono attese infine ulteriori semplificazioni riguardanti il noleggio di imbarcazioni, in base a un emendamento presentato e sostenuto dal sen. Musso.
Questo complesso di interventi rappresenta per il settore un’iniezione di fiducia in quanto sancisce un riconoscimento da parte del Governo dell’importanza dell’industria nautica e del contributo che essa può dare al paese anche in termini di indotto e occupazione.
Auspicando che l’iter legislativo prosegua il suo corso senza ostacoli, e in attesa di ulteriori aggiornamenti sui quali Vi terrò informati, mi è gradita l’occasione per porgerVi i più cordiali saluti.
TESTO EMENDATO
Art. 16. Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni e aerei 1. (...)
2. Dal 1° maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento della tassa annuale, nelle misure di seguito indicate:
- a) 800 euro per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
- b) 1.160 euro per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
- c) 1.740 euro per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
- d) 2.600 euro per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
- e) 4.400 euro per le unita' con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
- f) 7.800 euro per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
- g) 12.500 euro per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
- h) 16.000 euro per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
- i) 21.500 euro per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
- l) 25.000 euro per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
3. La tassa e' ridotta alla meta' per le unita' con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per le unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5.
4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purche' questi rechino l'indicazione dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti.
5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le unita' nuove con targa di prova, nella disponibilita' a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto, ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primi due anni o frazione dalla prima immatricolazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza e' misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.